Si comunica che dal 26 maggio 2010 è in vigore la Legge 73/2010 che ha modificato il Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001. In particolare una serie di attività, definite dall'articolo 6 del D.P.R. modificato, vengono definite di edilizia libera e quindi NON assoggettate a titolo edilizio abilitativo (DIA o PDC). Si ritiene quindi di fornire per un primo orientamento le prime indicazioni procedurali a favore di cittadini e professionisti.
Si possono distinguere tre tipologie di opere soggette a diversa disciplina, sempre nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore : norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, codice dei beni culturali e paesaggio , vincolo idrogeologico ect.
A) INTERVENTI EDILIZI LIBERALIZZATI
Non soggetti ad alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale (alcun titolo abilitativo):
sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 1 del DPR 380/2001 come modificato :
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
B) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO:
LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DELLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE OBBLIGATORIE AI SENSI DELLE NORMATIVE DI SETTORE.
Sono quelli tassativamente elencati all'articolo 6 comma 2 lettere b), c), d), e) del DPR 380/2001 come modificato:
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
C) INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DA PARTE DELL'INTERESSATO, CORREDATA DA UNA RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA A FIRMA DI PROFESSIONISTA ABILITATO:
Interventi di manutenzione straordinaria come puntualmente definita all'articolo 6 comma 2 lettera a) del DPR 380/2001 come modificato. A questa comunicazione vanno allegati gli opportuni elaborati progettuali previsti dal comma 4 del citato articolo, a firma di un tecnico abilitato , il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio del titolo abilitativi.
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
Alla allegata comunicazione di inizio lavori , l’interessato allega le autorizzazioni eventualmente obbligatorie e i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
La mancata comunicazione dell'inizio lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione pecuniaria di 258 euro.
Tale sanzione è ridotta a 86 euro in caso di comunicazione effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Roberto Mancini
LA MODULISTICA E' DISPONIBILE NELLA SEZIONE: Urbanistica e Edilizia/Modulistica